DUE SANATORIE FISCALI ENTRO IL 31 MAGGIO 2019

 

Definizione liti pendenti e sanatoria degli errori formali

 

Nell’ambito del c.d. “Decreto Collegato alla Finanziaria 2019” il Legislatore ha (re)introdotto due definizioni tributarie, entrambe in scadenza entro il 31.05.2019: la definizione delle liti pendenti e la sanatoria degli errori formali.

 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con più di una circolare, fornendo attesi chiarimenti, ed in particolare l’elenco delle fattispecie definibili e di quelle escluse dalla regolarizzazione.

 

Liti fiscali pendenti

Si tratta della definizione agevolata delle controversie tributarie (liti pendenti) in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, alla data del 24 ottobre 2018.

Ai fini dell’individuazione degli importi dovuti, rilevano le sentenze depositate al 24 ottobre 2018.

La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019, utilizzando il mod. DCT/18 approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18.2.2019.

Il versamento della prima rata o dell’intero importo dovrà avvenire entro il 31.05.2019. Il pagamento degli importi dovuti può avvenire in un’unica soluzione o in un numero massimo di venti rate trimestrali; non è però ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro.

Sono definibili le controversie:

- attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Diversamente, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alla Commissione tributaria provinciale;

- aventi ad oggetto atti impositivi come gli avvisi di accertamento, di irrogazione sanzione, le cartelle di pagamento art. 36-ter, nonché gli atti di recupero dell’agevolazione “prima casa”.  Risultano esclusi gli atti di natura liquidatoria, quali, ad esempio, quelli per il recupero di

imposte non versate;

- pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;

- per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione da parte del soggetto interessato, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

La somma da versare al fine della definizione agevolata è pari al valore della lite, rappresentata da quanto dovuto a titolo di maggior imposta accertata, con esclusione degli interessi (anche per ritardata iscrizione a ruolo) e delle sanzioni, ovvero, in caso di pretesa esclusivamente sanzionatoria, dalla sanzione irrogata. Va tuttavia considerato che in caso di:

· ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia è definita con il pagamento del 90% del valore della lite. A tal fine, come precisato dall’Agenzia nel citato incontro, è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi dell’art. 22, D.Lgs. n. 546/92, al 24.10.2018, ossia il ricorso deve essere stato depositato o trasmesso alla CTP a tale data;

· soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018, la controversia può essere definita con il pagamento di un importo pari al:

- 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

- 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell’importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro le richiamate scadenze.

 

Sanatoria errori formali

Il “Decreto Collegato alla Finanziaria 2019” ha introdotto la sanatoria delle irregolarità formali, ovvero infrazioni e inosservanze di obblighi/adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, commesse fino al 24.10.2018, per la quale è richiesto il versamento, entro il 31.5.2019, di € 200 per ciascun periodo d’imposta.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli attesi chiarimenti ed in particolare l’elenco delle fattispecie definibili e di quelle escluse dalla regolarizzazione.

Sono definibili, essendo considerate "formali" le seguenti violazioni.

- presentazione di dichiarazioni annuali irregolari (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997);

- omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche Iva, nelle ipotesi in cui l’imposta risulta regolarmente assolta (articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del Dlgs 471/1997);

- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, del Dlgs 471/1997);

- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (articolo 9 del Dlgs 471/1997);

- omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), del Dlgs 471/1997);

- omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del Dpr 633/1972, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto (articolo 5, comma 6, del Dlgs 471/1997);

- erronea compilazione della dichiarazione d’intento di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997);

- violazione del principio di competenza reddituale a condizione che la violazione non abbia inciso sull’imposta complessivamente dovuta (articolo 1, comma 4, del Dlgs 471/1997);

- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari che hanno assunto l’impegno a trasmetterle (articolo 7-bis del Dlgs 241/1997);

- omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014);

- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs 23/2011);

- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/1997);

- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997)

- detrazione dell’Iva, erroneamente applicata in misura superiore a quella dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997);

- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode, nell’ipotesi in cui l’imposta risulta assolta, ancorché irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del Dlgs 471/1997);

- omessa o irregolare indicazione dei «costi black list» in dichiarazione (articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997);

- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità al Dpr 442/1997;

- mancata iscrizione al Vies (articolo 11 del Dlgs 471/1997).

Per contro, non sono definibili, in quanto violazioni di natura "sostanziale":

û omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;

û tardiva presentazione della garanzia fideiussoria nell’ambito della liquidazione Iva di gruppo (articoli 11, comma 7-bis, e 13, comma 6, del Dlgs 471/1997);

û acquisto di beni o servizi da parte del cessionario/committente senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore, con mancata regolarizzazione dell’operazione (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997);

û omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, anche senza debito d’imposta (articolo 1, comma 1, del Dlgs 471/1997);

û omessa presentazione dei modelli per la comunicazione degli studi di settore, ovvero la dichiarazione di cause di inapplicabilità o esclusione insussistenti (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997);

û indicazione di componenti negativi indeducibili (articolo 1 del Dlgs 471/1997);

û irregolarità consistenti nella mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo (articolo 6, commi 1 e 3, del Dlgs 471/1997);

û omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis, come ad esempio l’opzione per il consolidato nazionale ovvero l’opzione per la cedolare secca (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997);

û omessa o irregolare presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha inciso sul debito d’imposta (articolo 11, comma 2-ter, del Dlgs 471/1997);

û omessa trasmissione delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, del Dpr 322/1998);

û omessa trasmissione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati che hanno assunto l’impegno a trasmetterle (articolo 7-bis del Dlgs 241/1997);

û errori collegati al visto di conformità.

Al fine di perfezionare la regolarizzazione in esame è necessario versare col modello F24 la somme di € 200 per ciascun periodo d’imposta che si vuole regolarizzare e rimuovere, quando possibile, l’irregolarità/omissione che si intende regolarizzare.

Il pagamento della somma dovuta per la regolarizzazione può essere effettuato:

· in un’unica soluzione, entro il 31.5.2019;

· in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31.5.2019 e la seconda entro il 2.3.2020.

Non è possibile compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione nel modello F24.

 

 

20/05/2019

 

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